La misura introdotta nel 2012, pensionamento anticipato
E’ una prestazione economica erogata a seguito di domanda del lavoratore, che in possesso di determinati requisiti richiesti dalla legge, desidera usufruire anticipatamente del trattamento pensionistico previsto secondo il regime ordinario per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Introdotta nel 2012 dal Decreto Salva Italia (legge Fornero) in sostituzione della pensione di anzianità, secondo le statistiche dell’Inps, nel 2015, le domande di pensione anticipata sono state circa il doppio delle richieste di pensione di anzianità, con un incremento del 108% rispetto al 2014. La spiegazione di tale evento sta nel fatto che la legge Fornero del 2011 ha spostato in avanti l’età per conseguire la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne) costringendo i lavoratori ad aspettare molto tempo prima di mettersi a riposo. Oggi, pur in mancanza del requisito anagrafico, il lavoratore che ha maturato il requisito contributivo, può andare in pensione. In particolare, la legge ha previsto varie tipologie di pensionamento anticipato:
PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA per il conseguimento della quale sono necessari i seguenti requisiti contributivi indipendentemente dalla età anagrafica:
– 42 anni e 10 mesi di contributi (2227 settimane) per gli uomini
– 41 anni e 10 mesi (2175 settimane) per le lavoratrici.
E’ il caso di precisare che bisogna perfezionare almeno 35 anni di contribuzione effettiva, con esclusione quindi dei periodi di contribuzione figurativa quali malattia o disoccupazione indennizzata.
La legge Fornero, tuttavia, aveva annunciato una penalizzazione percentuale per chi si fosse pensionato prima di compiere 62 anni di età, rispettivamente pari a:
– 1% di penalizzazione per ogni anno mancante al 62°, dal 60esimo anno di età;
– 2% di penalizzazione per ogni anno precedente al 60esimo anno.
Oggi, la legge di Stabilità (L. num. 190/14), seguita dalla circolare Inps num. 74/15, ha disposto la cancellazione delle penalizzazioni per gli aspiranti pensionati che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017.
PENSIONE ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO prevista per i lavoratori che non possiedono contributi versati prima del 1996, o per quelli che effettuano il cumulo nella gestione separata, vale a dire per i soggetti il cui calcolo dell’assegno viene fatto soltanto tramite il sistema contributivo, i requisiti di accesso alla pensione anticipata sono:
– 63 anni e 7 mesi d’età;
– 20 anni di contributi;
– pensione superiore di almeno 2,8 volte l’assegno sociale.
Una ulteriore ipotesi di PENSIONE ANTICIPATA è prevista per il COMPARTO SCUOLA dove docenti, educatori, personale ATA e dirigenti scolastici potranno fruire della pensione anticipata nel 2016 con i seguenti requisiti:
– 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne, maturati entro il 31 dicembre 2016;
– 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, maturati entro il 31 dicembre 2016. In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. Il lavoratore, che rientra in una delle ipotesi descritte, può presentare la domanda di pensione anticipata esclusivamente on line richiedendo il PIN all’Inps o a mezzo enti di patronato e intermediari autorizzati che mettono a disposizione del cittadini i necessari servizi telematici.
Infine, rimane ancora in sospeso la recente proposta del presidente dell’INPS, prevede, per tutte le categorie di lavoratori, la possibilità di pensionarsi con i seguenti requisiti (quelli validi anche per la pensione anticipata con il sistema contributivo):
– 63 anni e 7 mesi d’età;
– 20 anni di contributi.
In questa ipotesi, però, i requisiti risultano validi anche per coloro che hanno diritto al calcolo della pensione con il sistema misto. Per accedervi, infatti, la pensione dovrà essere compresa tra i 1.200 ed i 1.500 euro circa, dietro una penalizzazione stabilita tra il 9,4% e lo 0,3%, sulla base dei mesi di anticipo rispetto all’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
ADRIANA LAURI – AVVOCATO
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