Donne incinta e aiuti I SUSSIDI PER LA MATERNITA’
Ai nuclei familiari bisognosi, che versano in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui in cui sia presente un neonato, l’INPS corrisponde l’assegno di natalità detto anche “bonus bebè” che trova fondamento e disciplina nell’art. 1 commi da 125 a 129 della legge num. 190/14 e spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Il bonus viene concesso annualmente per ogni figlio. La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare: 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. L’assegno spetta fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, (è consigliabile rivolgersi ad un CAF o patronato) dal genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :
1) cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE; 2) residenza in Italia; 3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune); 4) ISEE non superiore a 25.000 euro annui. La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L’INPS paga l’assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno, per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia. L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina: quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
BONUS MAMME DOMANI 2017. Una novità è stata introdotta con la legge di stabilità del 2017 al comma 1 dell’art. 48 che attribuisce un premio alla nascita di 800 euro alla futura mamma al compimento del settimo mese di gravidanza.
Il sussidio, detto “bonus mamme domani” o “premio alla nascita” rivolto a chi sarà mamma nel 2017, viene corrisposto a seguito della domanda presentata della futura madre e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Il premio alla nascita viene corrisposto in unica soluzione dall’INPS, a prescindere dal reddito conseguito e dalla situazione reddituale dell’intero nucleo familiare, pertanto, non sarà necessario allegare l’Isee alla domanda.
di Adriana Lauri
AVVOCATO
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