Unioni civili e diritti previdenziali
L’Inps, con messaggio num. 5171 del 21 dicembre 2016, ha recepito le invocazioni contenute nella legge Cirinnà (L. 76/2016) estendendo anche alle unioni civili le tutele e i diritti previste per i coniugi.
La legge num. 76 entrata in vigore il 5 giugno 2016, riconosce legalmente le coppie omosessuali e quelle conviventi al di fuori del matrimonio ovvero le convivenze di fatto che vengono qualificate come “specifiche formazioni sociali” e inquadrate in un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato “unione civile”. Tanto in virtù degli art. 2 e 3 della costituzione che sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e tutelano l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso. E’ necessario però che la coppia ufficializzi l’unione di fronte ad ufficiale di stato e di due testimoni. In particolare l’articolo 1 della citata norma:
1. ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
2. ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
3. ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.
Al riguardo l’art. 1 comma 20 della citata legge, dispone che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.(cfr. Mess. Inps n. 5171/2016).
Adriana Lauri
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